Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida , viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (la cosiddetta patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
La patente internazionale viene rilasciata secondo la Convenzione di Vienna del 1968, ha validità di tre anni (o comunque non superiore alla patente di guida dell’interessato) ed è riconosciuta nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione stessa. E’ sempre consigliabile, prima di intraprendere un viaggio all’estero, contattare le autorità consolari del Paese che si intende visitare per una conferma dei documenti di guida indispensabili alla circolazione.
Per ottenere il Permesso internazionale di guida ci si deve recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura sotto indicata:
• compilare modello TT 746
• produrre l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001e di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) (*)
• allegare una marca da bollo da € 14,62 e due foto recenti, di cui una autenticata
• presentare anche la patente di guida in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro.
La patente internazionale viene normalmente rilasciata “a vista”, cioè viene rilasciata al momento della richiesta (esperienza personale, negli ingolfati uffici della MCTC di Roma Salaria, è stato sufficiente attendere circa mezz’ora per uscire dagli uffici con la patente).
(*) N.B. ATTENZIONE: Importi, bollettini e modalità di pagamento diversi sono previsti per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.